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Rapporto medico-paziente: responsabilità e risarcimento del danno
Con questioni giurisprudenziali
Cassano
Editore
Maggioli
Anno
2014
Pagine
728
ISBN
9788891604828
74,00 €
I prezzi indicati possono subire variazioni poiché soggetti all'oscillazione dei cambi delle valute e/o agli aggiornamenti effettuati dagli Editori.

Descrizione

Giurisprudenza più recente, analizza quelle problematiche che scaturiscono nel rapporto tra medico e paziente, generando il contenzioso per la responsabilità civile e il relativo risarcimento del danno. Si esaminano tutti quegli aspetti particolari che si creano quando interviene un danno recato al paziente. Tra questi si individua in particolare il rapporto tra medico e paziente che inizia con il contratto di spedalità o di prestazione professionale e prosegue con la capacità di dare il consenso per le singole attività svolte dal medico. Si tratta anche di tutti gli aspetti processuali, dall'onere della prova al nesso di causalità. ALCUNE QUESTIONI GIURISPRUDENZIALI - In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, quale onere della prova grava sul paziente" - La sottoscrizione di un modulo del tutto generico esclude la responsabilità del medico per violazione del dovere di informazione" - Le negligenze od imperizie del personale paramedico ospedaliero, pur ricadendo sull'ente da cui il personale medesimo risulta dipendente, a chi devono essere, in ultima analisi, addebitate" - È configurabile una responsabilità del Ministero ai sensi dell'art. 2049 c.c., per effetto del quale il Ministero stesso dovrebbe rispondere degli eventuali fatti dannosi delle strutture sanitarie" - È configurabile una responsabilità in capo al primario per l'opera prestata da altro medico in servizio presso il reparto" - È configurabile la responsabilità professionale, per violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'articolo 1176, secondo comma, cod. civ., e del superiore dovere di "protezione" che grava sul medico, del sanitario che, non tenendo in adeguata considerazione una pregressa documentazione attestante l'esistenza di una grave patologia, rilasci ugualmente un certificato di buona salute del paziente, potenzialmente utilizzabile per un numero indeterminato di attività" - Che cosa deve provare il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria" - A quali fini rileva la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di partico-lare difficoltà" - L'inosservanza di una normativa, del protocollo e delle linee guida delle leges artis, disposta proprio allo scopo di evitare rischi specifici, configura grave inadempimento contrattuale del medico per condotta commissiva ed omissiva, imputabile anche alla struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1228 cod. civ." - In caso di prestazione professionale c.d. di routine spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze sono state de-terminate da omessa o insufficiente diligenza professionale" - L'obbligo della prestazione secondo le leges artis, che il professionista deve provare di aver rispettato persiste per il chirurgo per tutte le fasi dell'intervento, anche per quelle post-operatorie"

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